La discussione sull’art. 18 dello Statuto dei lavoratori appare davvero stucchevole, viziata da provincialismo politico e culturale, che non tiene conto dei mutamenti che la globalizzazione ha prodotto anche a livello di sistemi giuridici.
La globalizzazione si presenta come un potentissimo agente mutageno (o teratogeno) dei sistemi giuridici tradizionali o, almeno, della loro immagine tradizionale, che costringe a ridefinire il significato tradizionalmente attribuito, dal positivismo giuridico, ai confini giuridici delle organizzazioni giuridiche e politiche.
Il problema, infatti, è sì un problema “globale” (come suggerisce il nome) ma non è, o non è più soltanto, per i nuovi teorici della “globalizzazione giuridica”, un problema di diritto internazionale (come si può pensare che siano le questioni giuridiche “globali”). Non è cioè soltanto un problema di limitazione della sovranità esterna degli Stati, ma è invece un problema che investe la stessa sovranità interna, disgregandola e trasformando lo Stato in un attore tra i tanti sulla scena, senza alcun ruolo privilegiato e costretto a subire le scelte degli altri autori non statali, in primis le imprese economiche transnazionali, che lo condizionano e gli sottraggono sempre più poteri di direttiva nell’ambito economico, assieme alle grandi agenzie di raiting e alle organizzazioni tecnocratiche come il Fondo Monetario. La globalizzazione economica sfugge così al controllo dello Stato, anzitutto perché costituisce un processo che procede per tappe casuali, non interamente pianificate e frutto dell’interazione di molti agenti più o meno consapevoli.
Lo scenario geoeconomico prodotto dalla globalizzazione, con il suo substrato di veloci innovazioni tecnologiche, non è stato ininfluente rispetto all’evoluzione/involuzione deldiritto del lavoro.
Per affrontarlo è necessario richiamare un tema che si impone nel dibattito dei giuslavoristi, quello del rapporto tra diritto ed economia.
Il tema è nella sua essenza un tema metodologico, perché mette in contatto posizioni teoriche del diritto del lavoro e della labour economics, operando un confronto sinergico proficuo per i rispettivi ambiti di ricerca.
L’antagonismo tra giuslavoristi ed economisti trova la sua prima motivazione nel contrasto ad ogni rapporto con una scienza, che ha come obiettivo fondamentale la massimizzazione dell’efficienza nell’allocazione di risorse, anche se c’è da osservare che il diritto del lavoro è sempre stato “diritto vivente”, che non ha mai rivendicato un’autosufficienza positivistica, al contrario protagonista del superamento del diritto formale ottocentesco proprio attraverso una intensa dialettica con le scienze sociali, prima tra tutte quelle economiche.
Da diversi lustri, in verità, si sostiene che rispetto al “capitalismo globale” lo Stato nazionale, ed i sindacati che al suo interno si muovono, avrebbero perso progressivamente incidenza.
Il cosiddetto “capitalismo riformato”, nelle sue diverse versioni europee e americana, liberal o socialdemocratica, basato sul compromesso tra sviluppo sociale e mercato con le libertà economiche regolamentate dall’intervento pubblico in funzione di garanzia dei diritti sociali, grazie all’affermazione di uno strumento straordinario di redistribuzione della ricchezza nei paesi occidentali come il Welfare State, è apertamente messo in questione da quello che viene definito il “turbocapitalismo”.
E’ necessario quindi, ricavare le coordinate per rinnovare il diritto del lavoro nell’era della globalizzazione, poiché la sfida centrale al potere della globalizzazione è tutta nella lotta per i diritti sociali, così come per le condizioni di lavoro, alla ricerca della libertà.
Un “diritto del lavoro globale” che ponga come obiettivo fondamentale la prescrizione per tutti i paesi che aderiscono all’Oil, della cosiddetta “clausola sociale”, come convenzione, per la prima volta obbligatoria dal 1948 (anno di istituzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro), riassuntiva di quelle relative alla libertà sindacale, alla contrattazione collettiva, allo sciopero, ai divieti di discriminazione, al lavoro forzato e all’età minima per la prestazione lavorativa, contro il “vantaggio comparativo” che deriva dalla pratica di bassi salari, assenza di garanzie sui diritti fondamentali dei lavoratori, diritto di associazione sindacale e tutele giudiziarie in materia di lavoro, che stanno alla base della pratica del dumping sociale. Una obbligatorietà il cui mancato rispetto dovrebbe comportare la sospensione dalla partecipazione al Wto, l’Organizzazione Mondiale del Commercio, istituzione internazionale che regola il “grande commercio globale”.
Ciò vale anche per l’Europa, che prescrive regole uguali per tutti in materia di deficit statali, debiti sovrani e inflazione, ma consente gravi violazioni ai principi in materia di concorrenza tra gli Stati, grazie ai diversi regimi del lavoro (e fiscali!) dei paesi membri. Come dire che le norme in materia di concorrenza non devono riguardare solo le imprese ma anche gli Stati dell’Unione.
Maurizio Ballistreri