DISEGNO DI LEGGE
ddl presentato il 12 luglio 2016 a prima firma Buemi (già sottoscritto da 7 senatori, Conte, Mastrangeli, Fravezzi, Panizza, Palermo, Scavone, Laniece.
Articolo 1.
- Il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed imminente pregiudizio per il decoro e la stabilità di immobili, fondi o attrezzature di cui al comma 2, e non si possa altrimenti provvedere, emettono ordinanze contingibili ed urgenti volte a consentire lo svolgimento dei lavori indispensabili a ristabilire le condizioni di decoro degli immobili, dei fondi o delle attrezzature, per la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni, anche mediante l’accesso, nei confronti dei privati i cui fondi insistono sulle aree limitrofe.
- Le autorità di cui al comma 1 provvedono, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, esercitando il potere di ordinanza di cui all’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Le misure sono adottate in riferimento a beni appartenenti al demanio pubblico rispettivamente della regione, della provincia o del comune, ovvero appartenenti al patrimonio pubblico che comunque insiste sul territorio di rispettiva competenza.
- Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore delle ordinanze di cui al comma 1, l’autorità che le adotta individua i lavori in economia che vengono eseguiti ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera g) della legge 28 gennaio 2016, n. 11.
- L’esecuzione dei lavori di cui al comma 3 configura servizio privo di rilevanza economica, al quale non si applicano i limiti di importo di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Gli enti locali interessati procedono mediante la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio di cui al primo periodo, sia possibile l’affidamento diretto a volontari, singoli o associati nel servizio civile nazionale ai sensi dell’articolo 3 della legge 6 marzo 2001 n. 64 e successive modificazioni. Il rapporto con il volontario si perfeziona mediante la sua adesione ad un programma di volontariato volto all’esecuzione dei lavori, in cui siano specificate:
- a) le funzioni del volontario, le condizioni di inquadramento di cui beneficerà per espletare tali funzioni, l’orario cui sarà tenuto, le risorse stanziate per provvedere alle sue spese di viaggio da e per il luogo di lavoro;
- b) l’indicazione del percorso di formazione, rispetto al quale lo svolgimento dei lavori costituisce titolo di apprendistato o praticantato, ai fini dell’orientamento o della formazione professionale della regione competente;
- c) la sottoscrizione, da parte dell’autorità di cui al comma 3, di una polizza assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e per le spese relative all’assistenza sanitaria e alla responsabilità civile verso terzi.
- Quando il volontario appartenga ad una delle seguenti categorie, il proficuo contributo individuale all’esecuzione dei lavori di cui al comma 4 costituisce titolo preferenziale, ai fini dell’accoglimento della richiesta di rinnovo della condizione:
- a) lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e successive modificazioni;
- b) cittadini iscritti presso i centri per l’impiego in stato di disoccupazione involontaria, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181 e successive modificazioni;
- c) titolari della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASPI) e della indennità di disoccupazione mensile (DIS-COLL) di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22 e successive modificazioni;
- d) detenuti beneficiari delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47 e seguenti della legge 26 luglio 1975 n. 354, e successive modificazioni, o del lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21 della medesima legge.
Articolo 2.
- I volontari di cui al comma 4 dell’articolo 1, se stranieri non cittadini dell’Unione europea, si aggiungono al contingente annuale degli stranieri ammessi a partecipare a programmi di volontariato ai sensi dell’articolo 27-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni. Ad essi è consentito l’ingresso, la permanenza e il soggiorno nell’ambito territoriale, di competenza dell’ente di cui al comma 1 dell’articolo 1, per la partecipazione ad un programma di volontariato volto all’esecuzione dei lavori di cui al comma 3 dell’articolo 1, in cui siano specificate:
- a) le funzioni del volontario, le condizioni di inquadramento di cui beneficerà per espletare tali funzioni, l’orario cui sarà tenuto, le risorse stanziate per provvedere alle sue spese di viaggio, vitto, alloggio e denaro per le piccole spese per tutta la durata del soggiorno, nonché, ove necessario, l’indicazione del percorso di formazione anche per quanto riguarda la conoscenza della lingua italiana;
- b) la sottoscrizione, da parte dell’autorità di cui al comma 3 dell’articolo 1, di una polizza assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e per le spese relative all’assistenza sanitaria e alla responsabilità civile verso terzi, utilizzando le risorse messe a disposizione dall’Unione europea o dal bilancio dello Stato per la copertura delle spese relative al soggiorno del volontario, per l’intero periodo di durata del programma.
- La domanda di utilizzo del volontario è presentata dall’autorità di cui al comma 3 dell’articolo 1 allo Sportello unico per l’immigrazione presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente per il luogo ove si svolge il programma di volontariato. Lo Sportello, acquisito dalla Questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all’ingresso o permanenza dello straniero nel territorio nazionale, rilascia il nulla osta. Il nulla osta è trasmesso, in via telematica, dallo sportello unico per l’immigrazione:
- a) alle rappresentanze consolari all’estero, alle quali è richiesto il relativo visto di ingresso entro sei mesi dal rilascio del nulla osta;
- b) all’autorità competente al rilascio del permesso di soggiorno, che provvede alla sua concessione per la durata del programma di volontariato e di norma per un periodo non superiore ad un anno. In casi eccezionali, specificamente individuati nei programmi di volontariato e valutati sulla base di apposite direttive che saranno emanate dalle Amministrazioni interessate, il permesso può avere una durata superiore e comunque pari a quella del programma.
- Il proficuo contributo individuale all’esecuzione dei lavori di cui al comma 4 dell’articolo 1 costituisce titolo preferenziale, ai fini dell’accoglimento della richiesta con cui il volontario domanda il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni. Il periodo di durata del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del comma 2 è computabile ai fini del rilascio del permesso di cui al primo periodo.