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Passa il “decreto carceri”, ma è una goccia nel mare dell’emergenza

DL carceri

DL carceri

È un primo passo che, di certo, non risolve l’emergenza che vivono le carceri italiane. Non ne fa mistero lo stesso ministro Cancellieri, che a conclusione del Cdm che ha approvato il “decreto carceri” ha affermato di essere «ancora convinta della necessità dell’amnistia». Secondo l’analisi di Cancellieri, infatti, «l’ultima ha liberato 15-20mila posti nelle carceri» e «un’uscita così notevole consentirebbe interventi strutturali che comporterebbero interventi più duraturi». Una realtà messa in evidenza a più riprese dagli esponenti del Psi che, lo scorso maggio, avevano lanciato la campagna la “Rosa dei diritti” facendo visita ai detenuti in numerosi istituti penitenziari italiani e che le reiterate condanne del nostro Paese da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo hanno posto in tutta la sua gravità. Il Guardasigilli ha tenuto a sottolineare, anche, che «il decreto non è a favore né contro qualcuno, riguarda tutta la popolazione, non c’è assolutamente nulla che riguardi Berlusconi». Sono due i punti su cui il decreto agisce per alleggerire il sistema carcerario italiano ormai ben oltre i limiti di sopportabilità: gli ingressi in carcere e l’uscita dallo stato di detenzione. Le disposizioni vogliono, dunque, pur senza stravolgere l’attuale ordinamento, fornire una prima risposta al problema del sovraffollamento penitenziario che, oltre alle gravi ricadute sociali, grava pesantemente sul bilancio dello Stato.

CARCERAZIONE DOPO LA CONDANNA DEFINITIVA – Il primo obiettivo del decreto è, infatti, quello di ricorrere alla carcerazione solo nei casi di condanna in via definitiva. Inoltre la carcerazione è prevista, ovviamente, nelle situazioni in cui si presenti una particolare gravità di reato: proprio a questo proposito vengono indicati, «da un lato i condannati per reati contemplati dall’art.4 Bis dell’ordinamento penitenziario» e dall’altro lato coloro i quali al «passaggio in giudicato della sentenza di condanna si trovino ristretti in custodia cautelare in carcere, in quanto dal giudice ritenuti in concreto pericolosi». Nel decreto si fa riferimento, inoltre, «al particolare allarme sociale suscitato dal delitto di maltrattamenti in famiglia commesso in presenza di minori di quattordici anni», specificando che «tale tipologia di reato è stata inserita nel catalogo di quelli più gravi». Rispetto, invece, ai detenuti meno pericolosi, cioè la maggioranza di quelli presenti nelle carceri, nella norma è specificato che si deve puntare a «rafforzare le opportunità trattamentali»: in particolare è favorito l’istituto della «liberazione anticipata», ovvero una riduzione di pena, pari a 45 giorni per ciascun semestre, della quale possono usufruire i detenuti che dimostrano una buona condotta e partecipano al trattamento rieducativo.

DETENZIONE DOMICILIARE E LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ – Il dl mette l’accento anche sulle «misure alternative, come la messa alla prova» per i tossicodipendenti e alla possibilità della modifica della famigerata legge “Fini-Giovanardi” rispetto alla quale manca ancora, ha detto il ministro Cancellieri, «una riflessione in merito». Capitolo dedicato anche alle “mamme dietro le sbarre” e alle persone affette da gravi patologie che avranno la possibilità «di accedere alla detenzione domiciliare, peraltro già prevista dalle norme vigenti, senza dover passare attraverso il carcere». Infine il dl allarga la possibilità per «il giudice di ricorrere, al momento della condanna, ad una soluzione alternativa al carcere, costituita dal lavoro di pubblica utilità. Tale misura, prevista per i soggetti dipendenti dall’alcol o dagli stupefacenti, fino ad oggi poteva essere disposta per i soli delitti meno gravi in materia di droga, mentre in prospettiva potrà essere disposta per tutti reati commessi da tale categoria di soggetti».

Roberto Capocelli