Economia

Se l’arbitro diventa spettatore. Il rebus del premierato all’italiana

Il premierato all’italiana supera oggi il primo ostacolo con l’approvazione al Senato, un passaggio fondamentale per il prosieguo dell’iter di revisione costituzionale che richiede, come noto, quattro letture tra le due Camere, ad intervallo di almeno 3 mesi, e con le seconde letture a maggioranza qualificata (assoluta ovvero 2/3).
Dopo il voto odierno, quindi, restano ancora 3 step prima del probabile referendum confermativo che affiderà agli elettori la scelta finale sulla riforma.
Giova pertanto riflettere sulle caratteristiche più intime di questo disegno che mira a riscrivere totalmente i rapporti tra i supremi organi costituzionali in relazione alla funzione di indirizzo politico. Detto in altri termini, l’introduzione del c.d. “premierato”, avrà l’effetto di modificare in profondità la forma di governo parlamentare voluta dai Costituenti, pur senza dirlo espressamente.
Sulla portata inedita di un simile tentativo si è avuta già occasione di soffermarsi (v. Le riforme della destra. Premierato e deriva populista, Avanti! on line, 7 novembre 2023), adesso però bisogna concentrarsi sul testo che residua dalla prima lettura parlamentare, perché costituirà molto probabilmente la base, immodificabile, delle altre fino all’eventuale referendum popolare.
Ecco perché esso assume una valenza strategica, in quanto indica la direzione di marcia e l’esatto numero di vagoni del convoglio.
Anzitutto, nell’esame al Senato è stata prevista una novità rispetto al ddl del Governo, ossia l’innalzamento degli scrutini a maggioranza qualificata dei due terzi richiesti per eleggere il Presidente della Repubblica, che passerebbero dagli attuali 3 a 6, con apertura alla maggioranza assoluta (la più frequente nella storia delle elezioni presidenziali) solo dopo il sesto scrutinio. Tale modifica parrebbe suggerire un rafforzamento delle prerogative di arbitro e garante del Capo dello Stato. Invece, accade l’esatto contrario. Ma ci torneremo tra breve.
Come sappiamo, il cuore della riforma è l’elezione diretta del Presidente del Consiglio da parte dei cittadini, “per non più di due legislative consecutive” ci si premura di precisare, con ciò aumentando l’analogia con i Sindaci che dal 1993 vengono scelti anch’essi direttamente. Così come l’analogia resta se si considera che il nuovo Presidente verrebbe eletto contestualmente alle Camere, esattamente come avviene nei Comuni. Inoltre, viene fissato in Costituzione il principio del premio di maggioranza, peraltro senza alcuna soglia minima di consensi (come vorrebbe copiosa giurisprudenza costituzionale), così vincolando non poco il Legislatore ordinario nella scelta del sistema elettorale da adottare e irrigidendo l’intero meccanismo in prospettiva futura.
Infine, per restare al modellino del Presidente eletto, gli viene assegnata sostanzialmente la nomina e revoca dei Ministri, solo formalmente sottoposti a decreto del Presidente della Repubblica.
Veniamo al cuore della riforma.
Nel riscritto art. 94 cost. emergono in maniera più netta i contorni del disegno di revisione della forma di governo, laddove vengono dettate le regole del rapporto fiduciario tra il Presidente del Consiglio eletto, le Camere e il Capo dello Stato.
In questo nuovo rapporto, il Parlamento e il Quirinale divengono complementari rispetto al Capo del Governo, in quanto sia nel conferimento della fiducia parlamentare al Governo (che resta inopinatamente in piedi nonostante l’investitura arrivi al Presidente del Consiglio direttamente dal popolo) che nell’eventuale revoca della stessa il percorso è obbligato: se le Camere non accordano la fiducia iniziale, le Camere vengono sciolte, se la fiducia viene revocata in corso d’opera, le Camere vengono sciolte, se il Presidente del Consiglio eletto rassegna le dimissioni e lo propone, le Camere vengono sciolte. Se, infine, egli non si avvale di quest’ultima facoltà (o nelle ipotesi di morte, impedimento permanente o decadenza), il Presidente della Repubblica può conferire un nuovo incarico di formare il Governo solamente al Presidente dimissionario ovvero “a un altro parlamentare eletto in collegamento con il Presidente del Consiglio” e “per una sola volta nel corso della legislatura”.
Da questi brevi richiami si comprende assai bene quanto la figura del Capo del Governo diventi centrale, il vero dominus dell’intera architettura istituzionale. Tutta la dinamica di funzionamento del sistema dipende dalle sorti del vertice di Palazzo Chigi, con contrappesi flebili e comunque poco efficaci.
Come detto, al Parlamento – anch’esso eletto direttamente dai cittadini, (sic!)– non resta che votare la fiducia al Governo proposto dal premier, pena la sua dissoluzione. E nel caso venga meno il rapporto fiduciario nel corso del mandato, la sanzione è lo scioglimento, una sorta di simul stabunt simul cadent che, però, opererebbe solo rispetto alle Camere, perché qualora, invece, fosse il Presidente del Consiglio a rassegnare le dimissioni (interrompendo quindi il rapporto di fiducia) egli stesso potrebbe decidere di riottenere un nuovo incarico oppure proporre lo scioglimento delle assemblee parlamentari.
Ma l’aspetto ancora più evidente è la marginalizzazione del ruolo del Capo dello Stato che, nei fatti, viene spogliato del compito di arbitro e garante del gioco politico-costituzionale per divenirne spettatore, in quanto le sue due principali prerogative che l’attuale Costituzione gli assegna per riequilibrare gli squilibri, ossia la nomina del Presidente del Consiglio e lo scioglimento del Parlamento, divengono atti dovuti privi di margini di sufficiente apprezzabilità. Al vertice della Repubblica, infatti, viene preclusa la soluzione delle “crisi di gabinetto”, come si chiamavano un tempo, cioè il terreno sul quale i poteri “a fisarmonica” del Presidente della Repubblica hanno spesso esercitato quella moderazione dei conflitti e individuato la via per uscire dal pantano. Nulla di tutto ciò sarà possibile in futuro, qualora il premierato all’italiana dovesse diventare realtà.
Dinanzi ad uno scenario così poco confortante, cosa fare?
A mio modesto parere le opposizioni dovrebbero dapprima tentare di convergere, in aula e nel Paese, su una controproposta che abbia lo scopo di migliorare il testo attuale, sfidando il Governo a rendere più equilibrati i rapporti tra gli organi costituzionali di indirizzo, spezzando quella rigidità costruita tutt’intorno al Capo del Governo con contrappesi reali in favore delle Camere e soprattutto del Presidente della Repubblica, per evitare di addentrarci in un terreno istituzionale ignoto e non bilanciato.
Operazione chimerica, si dirà, ma avrebbe quantomeno l’effetto di rendere evidente al Paese le posizioni in campo, con lo scopo di rendere meno dannoso l’attuale disegno.
Un disegno sul quale, piaccia o meno, il Governo difficilmente tornerà indietro e con il quale bisognerà comunque fare i conti al momento del referendum e che, ce lo auguriamo di cuore, possa venire bocciato dagli elettori.

Vincenzo Iacovissi