Economia

Sicurezza sul lavoro tra diritto da rivendicare e dovere da praticare

Foto Wikipedia - Sede Inail - https://it.wikipedia.org/wiki/File:Roma_2011_08_16_Palazzo_INAIL_lato_sx.jpg

La sicurezza sul lavoro è un tema il cui interesse acquisisce una valenza intermittente nel dibattito pubblico. Alta attenzione dopo un infortunio, silenzio assordante tra un infortunio e l’altro.

Ed anche quando sale alla ribalta il dibattito si concentra sulla rivendicazione di misure che mancano o leggi da modificare. Anche l’articolo comparso sull’Avanti della Domenica del 22 maggio, a firma della docente Alessandra Servidori, mi appare decisamente debole e molto general generico, senza il necessario approfondimento, e lo dico con rispetto.

Facciamo alcune considerazioni di merito.

In Italia la normativa di sicurezza risale agli anni 50 con il DPR 303/1956 (norme generali per l’igiene del lavoro) e DPR 547/1955 (norme sulla prevenzione degli infortuni).

Bene questa normativa aveva come tratto caratterizzante il fatto che, per il lavoratore, la sicurezza sul luogo di lavoro era una derivata della puntuale e rigorosa applicazione della normativa da parte del datore. In assenza di un comportamento normativo del datore, il lavoratore rimaneva “scoperto”.

Con il primo recepimento della normativa europea del 1994 nota come DLGS 626/94, si comincia a costruire il tema della sicurezza come un sistema organizzativo dell’impresa. Questa logica si accentua e consolida con il vigente testo unico anche noto come Dlgs 81/2008, anch’esso recepimento di normativa europea. In questo impianto normativo, peraltro ed a conferma della validità della normativa anni 50, le norme del 303/56 e 547/55 ,pur abrogate come normative singole, costituiscono allegati essenziali della norma 81/2008 in termini di interventi tecnici.

Col dlgs 81/2008 oltre ai ruoli delle varie figure introdotte: RSPP, RLS e medico competente (di cui si dettaglia e perfeziona il ruolo e le competenze che deve avere) si introduce in modo preciso il tema della formazione e dell’addestramento. Ancora più precisamente questa nuova normativa trasforma il lavoratore da semplice “oggetto” fruitore di sicurezza a “soggetto” partecipe del sistema sicurezza sul luogo di lavoro. Ovvero da soggetto passivo a soggetto attivo.

Possiamo dire, ebbene, che proprio questa “evoluzione” verso la soggettività attiva è rimasta sostanzialmente incompiuta.

Perchè sostengo questo?

Al netto di quelle che sono realtà lavorative ancora colpevolmente deficitarie in tema di adempimenti alla sicurezza sul lavoro (con particolare riguardo alle realtà medio piccole, in particolare nell’edilizia. Mentre le medio grandi, in generale, hanno vantaggi di ritorno a non essere deficitarie in tema di sicurezza), permane un problema oggettivo in termini di cultura.

Mi spiego con un esempio di vita vissuta.

Occupandomi da più di 30 anni della materia, sono incappato in diversi comportamenti analoghi a quelli che vado a descrivere: un lavoratore addetto alla manutenzione del verde pubblico, sul posto di lavoro, era molto attento a rivendicare, giustamente, che la sua ditta gli fornisse appropriati dispositivi di protezione individuale. Dai guanti ed abbigliamento antitaglio alle cuffie contro il rumore, passando per le imbracature per i lavori in quota. E questa rivendicazione contro la ditta lo portava spesso in atteggiamento di conflitto. Un conflitto, si badi bene, più che legittimo.

Un giorno ebbi modo di passare dall’abitazione del lavoratore che era dedito ad attività di giardinaggio. Lo stupore fu vedere come operava per potare una pianta nel proprio domicilio: pantaloncini corti, infradito, mani nude, posizionato sopra un ramo di albero cui si agguantava con una mano mentre con l’altra maneggiava la motosega!!

Ecco l’aspetto che rilevo quando parlo di cultura!

E che cosa intendo quando rilevo la necessità di comprendere che la sicurezza non è solo un diritto da rivendicare ma anche un dovere da praticare.

Quale è la differenza fra un analogo infortunio occorso sul posto di lavoro ed uno occorso in casa?

Si dirà che sul posto di lavoro vi è la responsabilità del datore se non crea le condizioni di sicurezza. Giusto, ma ai fini pratici e fisici dove sta la differenza per il lavoratore uomo o donna? Non c’è, se non per l’eventuale risarcimento economico. Ma perdere un dito sul lavoro oppure a casa svolgendo analogo lavoro, avrà le stesse conseguenze per il soggetto: il dito sarà comunque perso e nessun indennizzo varrà la perdita!

Dove sta il discrimine? Nell’aspetto culturale: sul lavoro lo intendo come un diritto che devo giustamente rivendicare, ma fuori dal lavoro posso comportarmi come credo senza valutare le conseguenze, perché non ho da rivendicare contro nessuno!

Ecco perché l’aspetto dell’evoluzione del soggetto lavoratore in “attore attivo” del sistema sicurezza rimane disatteso.

Fonte INAIL sostiene che l’80% degli infortuni sono dovuti ad aspetti comportamentali. Non si confonda questo con l’aspetto della responsabilità però, che è altra materia!

Significa che vi è una tendenza a mettere in pratica molti comportamenti non logici rispetto alla tutela della propria incolumità fisica. Le ragioni possono stare ovviamente in deficit strutturali ma anche in convinzioni personali. La percezione del rischio o è oggettiva o non è. Non posso averla sul luogo di lavoro ma fregarmene a casa!

Quindi, giusto rivendicare e condannare quegli ambiti di lavoro che non rispettano la normativa, che per esigenze economiche non investono in sicurezza considerandola un orpello. Giusto sanzionarli pesantemente sia penalmente, laddove ricorra specifica responsabilità, che economicamente.

Ma, diciamocela tutta fino in fondo, se non facciamo un salto di qualità tale da far comprendere a ciascuno il valore e l’importanza della propria incolumità fisica e di salute, quale soggetto inserito nella società, nella famiglia e nel luogo di lavoro, ogni azione repressiva , pur giusta, sarà fine a se stessa. Dobbiamo sostenere con forza e rigore che occorre intraprendere una battaglia culturale che, sia consolidata dalla formazione aziendale, ma che parta dalla scuola con la capacità di far acquisire al soggetto sociale l’importanza intrinseca della propria salvaguardia come essere umano.

Se non comprendiamo questo, ad ogni infortunio torneremo a piangere sul latte versato, punteremo il dito sulle precise responsabilità penali, ma non avremo fatto il salto di qualità che rende un uomo ed una donna un valore come soggetto inserito nella società sotto ogni punto di vista.

Ancora negli anni 90 in molti CCNL, come quelli dei chimici, permaneva l’indennizzo per l’esposizione ad “ore nocive”. Ovvero, pur in vigenza del DPR 303/56, si accettava, a tutti i livelli, che potesse sussistere la condizione di esposizione purché remunerata. Solo grazie ad una battaglia culturale si è giunti all’abrogazione dell’ indennizzo ritenendo che le condizioni di esposizione dovessero essere rimosse e non semplicemente indennizzate.

Oggi occorre una grande battaglia culturale in questa direzione. Una battaglia che deve colmare il vuoto che esiste tra un infortunio e l’altro, prima che si torni a batterci il petto per l’ennesimo infortunio.

Tutti i soggetti sono essenziali a partire dai sindacati e dai lavoratori insieme alle istituzioni ed agli enti preposti nonché tutte le figure attive e con ruolo nell’ambito lavorativo. Compreso l’Rspp, si consulente del datore, ma parte essenziale del sistema sicurezza ed interfaccia significativo con l’operatività dei luoghi di lavoro.

Aldo Repeti
Direzione Nazionale Psi
Esperto di Sicurezza sul Lavoro