Cronaca

Mano tesa e pugno duro delle donne Ministre

Quando si superano le frontiere partitiche e ci si ritrova coesi nell’affrontare l’identico argomento, o sono deboli le frontiere oppure è forte l’argomento. Venerdì 3 dicembre è stato senza dubbio forte l’argomento trattato in una conferenza stampa interministeriale d’eccezione: solo donne, tutte ministre, di tutto l’arco parlamentare. Alla presenza del premier Draghi, garante della rilevanza del momento politico, le Ministre Bonetti (Pari opportunità e famiglia), Lamorgese (Interno), Cartabia (Giustizia), Gelmini (Affari regionali ed Autonomie), Carfagna (Sud e Coesione territoriale), Dadone (Politiche giovanili), Stefani (Disabilità) e Messa (Università e Ricerca) si sono riunite per presentare il provvedimento di prevenzione e contrasto al fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica approvato dal Consiglio dei Ministri.
Si tratta di un disegno di legge da sviluppare in 11 articoli per 2 obiettivi: rafforzare gli strumenti di prevenzione e implementare quelli di protezione delle donne. Le Ministre riunite hanno spiegato alla stampa il senso della strategia integrata e multidimensionale, ritenuta ormai necessaria nel contrasto alla violenza sulle donne.
Ciascun Ministero si impegnerà nel promuovere azioni mirate a rafforzare la “cultura del rispetto” e predisporre strumenti utili a proteggere il ruolo femminile, sia nel contesto domestico che in quello professionale e sociale. Concretamente, le nuove misure tracciate dal provvedimento inaspriscono i reati di violenza contro le donne, da una parte riconoscendo così la maggiore vulnerabilità della vittima, e dall’altra considerando come certo il più alto e specifico rischio di reiterazione degli stessi, compresi i poliedrici danni correlati. L’esame parlamentare del testo dovrà adesso esaminare le modifiche proposte al Codice penale, al Codice di procedura penale e al Decreto legislativo 159/2011 sulle leggi antimafia e relative misure di prevenzione. Sono molte, infatti, le misure che andranno a modificare lo status attuale della normativa: tra le altre, la possibilità di applicare il fermo anche solo davanti a forti indizi di reati suscettibili di danneggiare le donne, dunque anche senza flagranza. In pratica iIl prefetto, su sollecitazione delle forze di polizia procedenti su denuncia o querela per reati commessi in ambito di violenza domestica, verificato dai primi accertamenti la presenza di concreti e rilevanti elementi di pericolo di reiterazione della condotta, potrà adottare misure di vigilanza dinamica a tutela della vittima, rinnovabili a scadenza trimestrale. Altre misure già esistenti sono rafforzate, come l’ammonimento del questore ad ulteriori condotte che possono assumere valenza sintomatica rispetto a situazioni di pericolo per l’integrità psico-fisica delle persone, se nel contesto di relazioni familiari ed affettive. Si stabilisce inoltre che le pene dei reati suscettibili di ammonimento sono aumentate quando il fatto è commesso da soggetto già ammonito e si procede d’ufficio per taluni reati qualora commessi da soggetto già ammonito. Alcuni reati sono puramente inaspriti, come la violenza privata grave o aggravata compiuta in presenza di minori. Si amplia il numero di reati per i quali scatta l’obbligo per le forze dell’ordine, delle istituzioni e dei presidi sanitari che ne siano informati, di informare la vittima sui centri antiviolenza presenti sul territorio e, su richiesta, di metterla in contatto con gli stessi. A farsi più rigorosi sono anche i percorsi di recupero già previsti: se, durante il percorso di recupero del condannato predisposto a corollario della sospensione condizionale, lo stesso condannato violi gli obblighi imposti dal percorso, è prevista la revoca della sospensione condizionale.Soprattutto, il provvedimento vuol rendere obbligatorio l’utilizzo del braccialetto elettronico e non solo: in caso di manomissione del braccialetto, si prevede la revoca della misura cautelare e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere. Inoltre, se nel disporre la misura coercitiva dell’allontanamento dall’abitazione e il contestuale controllo con mezzi elettronici, l’imputato si rifiuti di sottostare all’obbligo, il giudice potrà comminare l’applicazione anche congiunta di una misura più grave. In presenza di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, il controllo con braccialetto elettronico potrà disporsi anche al di fuori dei limiti di pena oggi previsti dall’articolo 280 del codice di procedura penale. Infine, nel caso di scarcerazione disposta in fase di cognizione o in fase esecutiva dal giudice, dal pubblico ministero, o dal magistrato di sorveglianza, scatta l’obbligo di immediata comunicazione del provvedimento alla vittima. Anche gli orfani di femminicidio saranno più tutelati: una provvisionale verrà erogata non più al termine del processo, ma già all’apertura delle indagini. Se è vero, come diceva Karl Krauss, che i diritti delle donne sono i doveri degli uomini, allora le Ministre stanno tracciando una nuova rotta a maggior garanzia dello stato di diritto generale nel nostro Paese.