E’ Luglio 2019 quando il Parlamento approva la legge «Codice Rosso», la stessa che aumenta le pene per i reati di violenza sulle donne. Tra questi rientra lo stupro, che oggi è punito con la reclusione da 6 a 12 anni; se lo stesso è commesso in gruppo la stessa è aumentata da 8 a 14 anni .
Nel 2020 gli stupri denunciati in Italia sono stati 4.383, in otto casi su dieci compiuti da persone conosciute; il 40% delle donne violentate hanno tra i 14 e i 24 anni.
Cosa vuol dire stupro?
E’ stupro ogni atto di congiungimento carnale imposto con la violenza.
Dal punto di vista giuridico sono le sentenze della Cassazione che stabiliscono i principi di diritto che indirizzano le scelte dei giudici. Le stesse non hanno valore vincolante assoluto ed infatti due diversi giudici possono decidere di risolvere casi analoghi in maniera differente.
Il Consenso
Il consenso deve sempre essere espresso e continuato, andando dall’inizio alla fine del rapporto sessuale. Quando una donna tace, o sia in presenza di tutte quelle condizioni di inferiorità psichica che le impediscono di scegliere liberamente (n. 16046/2018), si è innanzi al «dissenso implicito». Lo stesso, a detta della Suprema Corte, «è da presumersi, laddove non sussistano indici chiari ed univoci volti a dimostrare l’esistenza di un inequivoco consenso» .
Casi giuridicamente riconosciuti di dissenso presunto della donna sono il pianto (n. 42118/2019) e la mancata reazione oppositiva a seguito di minaccia o violenza (n. 10384/2020). Altri casi che implicitamente esprimono dissenso sono l’ubriachezza, o se la donna dorme (n. 22127/2016), è narcotizzata o sotto l’effetto di stupefacenti. Inoltre, se con la sua azione o omissione, il presunto violentatore ha contribuito a fare ubriacare o drogare una ragazza, la pena prevista dalla legge può essere aumentata fino ad un terzo, passando da 8 a 16 anni.
Altra aggravante è costituita dall’abuso di autorità che è da intendersi in senso ampio (n. 27326/2020). Non solamente forze dell’ordine o figure istituzionali, ma anche datori di lavoro, insegnanti e comunque tutte quelle figure che hanno un ruolo di “responsabilità”.
Non solo denunce immediate
La legge «Codice Rosso» ha aumentato da 6 mesi a 12 mesi il tempo utile per presentare querela, questo perchè possono servire giorni e settimane per rielaborare una violenza e trovare il coraggio di denunciare.
La violenza di gruppo
Nella violenza di gruppo è prevista l’attenuante se l’opera di uno dei compartecipi ha avuto «minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato» (art. 609-octies), ma non è ammessa se il compartecipe si astiene dal compiere l’atto sessuale.
La testimonianza: peso e attendibilità
Può bastare la sola testimonianza della donna, ma la sussistenza di un ragionevole dubbio può impedire la condanna del reo. E’ per questo che la vittima può essere messa alla prova attraverso domande, anche scomode e dolorose, decise dal giudice. Vale poi il riscontro della testimonianza nelle evidenze scientifiche, quali cartelle cliniche o esami tossicologici.
I tempi del processo
I tempi del processo italiano non sono ragionevoli, si va dai 2 anni e mezzo per una sentenza di primo grado ai quasi sei per quella di secondo grado.